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CORONAVIRUS: DALLA SAZIONE PENALE ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

SAZIONE PENALE ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

Il Governo con l’ultimo decreto del 25 marzo ha modificato le sanzioni per chi viola il decretoo “io resto a casa” in assenza delle ipotesi che giustificano gli spostamenti.

L’incessante susseguirsi di provvedimenti sta disorientando i cittadini; chiediamo, quindi, qualche chiarimento agli avvocati Donato Capitaneo e Pierfranco Zizzi, con i quali la nostra redazione si è collegata in videoconferenza.

Avv. Capitaneo, a suo parere per quale motivo il Governo ha deciso di passare dalla sanzione penale a quella amministrativa?

Il Governo, nell’ultima conferenza stampa del 24 marzo, ha dichiarato di aver inasprito l’impianto sanzionatorio al fine di limitare ulteriormente gli spostamenti non necessari in un periodo cruciale per la lotta alla pandemia.

Tuttavia, ritengo che la scelta del Governo potrebbe essere stata determinata anche dalla necessità di superare talune criticità che presentavano le sanzioni penali previste fino a ieri.

Ci può spiegare quali sarebbero queste criticità?

Subito dopo l’emanazione dei decreti che hanno imposto importanti restrizioni alla libertà di movimento dei cittadini, diversi giuristi si sono posti il problema della legittimità costituzionale di tali norme.

Mi spiego meglio.

Sappiamo che le note limitazioni e le relative sanzioni sono state imposte con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, seppure in attuazione del decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020; in particolare, il decreto dell’8 marzo, richiamando l’art. 650 del codice penale, aveva previsto in caso di inosservanza degli obblighi, la sanzione penale dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a 206 euro, salvo naturalmente ipotesi di reato più gravi.

Si pongono, quindi, almeno due riflessioni.

La prima in relazione all’art. 16 della Costituzione, nella parte in cui è previsto che la “legge” può limitare la libera circolazione dei cittadini e solo per per motivi di sanità o di sicurezza.

La seconda riguarda la disposizione del secondo comma dell’art. 25 sempre della nostra Costituzione, laddove – ancora una volta – è prevista la riserva di “legge” per l’imposizione di sanzioni penali.

Naturalmente non è questa la sede per risolvere problematiche di natura squisitamente giuridica.

Mi limito, quindi, a segnalare che, una volta emanati decreti in questione, si era acceso un vivo dibattito tra chi riteneva le norme pienamente conformi alla Costituzione e chi invece sosteneva che l’aver previsto, con “decreto” e non con “legge”, così stringenti limiti alla libertà di circolazione con altrettante sanzioni penali, avrebbe posto seri problemi di conformità delle norme al dettato costituzionale, con conseguenti difficoltà di applicazione delle stesse da parte dei Tribunali.

Quindi avvocato, ritiene che la previsione della sola sanzione penale avrebbe potuto causare problemi al nostro sistema giudiziario?

Considerate le migliaia di denunce contestate già in pochi giorni dopo l’entrata in vigore dei decreti, certamente le Procure sarebbero state inondate da notizie di reato con altrettanti procedimenti penali; inoltre, alla luce delle criticità che ho appena segnalato, probabilmente anche i Tribunali sarebbero stati interessati da numerose questioni interpretative, con immaginabili ripercussioni sulla nostra giustizia penale, già sovraccarica.

Ritengo, quindi, che il Governo anche per tali motivi, oltre che per inasprire le sanzioni, abbia deciso virare sulla sanzione amministrativa.

Ciò posto, al di là degli strumenti sanzionatori messi in campo dallo Stato per limitare questa drammatica epidemia, che coinvolge non solo l’Italia ma il mondo intero, credo sia necessario un senso di responsabilità da parte di ogni cittadino.

Ricordo, infatti, a me stesso che la nostra Costituzione richiede ad ognuno di noi e, quindi, non solo agli organi dello Stato, l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Avv. Zizzi, quali sono le sanzioni attualmente in vigore per chi viola le disposizioni del decreto “io resto a casa”?

A seguito del DECRETO-LEGGE 19/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 marzo, entrata in vigore il 26 marzo, che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 coronavirus, cambiano le sanzioni per gli spostamenti ingiustificati o in caso si violi la quarantena. Non sarà più applicabile la sanzione prevista dall’art. 650 del codice penale (fino a 3 mesi di reclusione o 206 di ammenda). Il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3000 euro. Inoltre se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Per chi invece è in quarantena e si allontani dal proprio domicilio verrà denunciato per la commissione del reato previsto dall’articolo 452 del codice penale primo comma, n. 2, ovvero delitti colposi contro la salute pubblica, con reclusione da 1 anni a 5 anni.

Per quello che riguarda invece gli esercizi pubblici quali sono le nuove sanzioni?

Diverse sanzioni vengono previste per categorie commerciali a seconda che possano o meno rimanere aperti. Chi gestisce una attività che può rimanere aperta (edicole, farmacie ecc.) è tenuto a predisporre le condizioni necessarie affinché si possa garantire al cittadino il rispetto della distanza minima di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro. Qualora non siano rispettati questi requisiti la sanzione si potrà applicare la sospensione dell’attività.

Per il mancato rispetto invece della chiusura delle attività, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Inoltre in caso di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Per chi era già stato denunciato per violazione dell’art 650 c.p. cosa succede adesso alla luce della nuova normativa?

In caso di violazione delle norme che limitano gli spostamenti era prevista (fino al 25 marzo) la sanzione di cui all’articolo 650 del codice penale, sempre che non si configuri un reato più grave.

In base a tale norma del codice penale, in caso di inosservanza di un provvedimento di un’autorità è prevista la pena dell’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro.

Il Decreto-Legge 19/2020 ha previsto espressamente che tutte le persone denunciate fino al 25 marzo per aver violato il divieto di spostamento dovranno pagare subito una multa di circa 200 euro e la vecchia sanzione (art. 650 c.p.) viene automaticamente estinta.

Avvocato Zizzi, ritiene che la nuova normativa abbia un’efficacia deterrente maggiore rispetto a quella precedente?

Sicuramente si, anche perché la sanzione amministrativa viene vista come immediatamente esigibile da parte dello stato (così come avviene per le infrazioni al codice della strada) a differenza di un procedimento penale che ha dei tempi molto più lunghi.

Peraltro, un procedimento sanzionatorio amministrativo è molto più snello rispetto a quello penale e per lo Stato ha un costo nettamente inferiore.

Evidenzio, inoltre, che la vecchia previsione sanzionatoria (art 650 c.p.) prevede la possibilità per l’imputato di essere ammesso al beneficio dell’oblazione, ovvero il convertire un illecito penale in uno di tipo amministrativo con una sanzione che di fatto è nettamente inferiore a quella che è oggi prevista alla luce della nuova disposizione normativa.In ogni caso, al di là di quelle che possono essere le sanzioni e la loro efficacia deterrente, credo che i media e le istituzioni da questo punto di vista stanno facendo un’ottima campagna di sensibilizzazione sulla necessità di rimanere in casa per evitare l’aumentare dei contagi.

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